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Il documento più antico su Veglie

Il documento più antico su Veglie

Sommario

Agli inizi del 1300 VELLE è un casale di Terra d’Otranto, posseduto, insieme a Leverano e ad Albaro (lu aru nel dialetto di Leverano), dal Milite ROBERTO DE BORGIACO e soggetto ad una imposta (la decima) a favore della Chiesa di Oria. Si può pensare che nel panorama tormentato dei rapporti sotto gli Angiò, tra Chiesa e aristocrazie militari, alcune di queste volessero sottrarsi ad un sistema fiscale sempre più oppressivo. Da qui l’intervento dell’autorità regia, che si pone come garante degli interessi della gerarchia ecclesiastica, per assicurare il rispetto dei diritti consolidati della Chiesa. Da questo punto di vista si capisce perché il re Carlo II d’Angiò ordini al Giustiziere di Terra d’Otranto di “costringere con ogni mezzo” Roberto de Borgiaco, a pagare la decima all’Arcidiacono e al Canonico della Chiesa di Oria, una volta che si sia appurato definitivamente che dai tempi antichi tale decima è stata sempre riscossa. Degna di nota è l’affermazione che un obbligo di tal genere deriva dalla legge divina, è mantenuto dall’autorità del Re di Sicilia, non può essere annullato per beneficio o acquisto: esso è prova non solo di devozione, ma anche di fedeltà al re e chi si rifiuta di rispettarlo procura non solo danno alla sua anima, ma anche una perdita per i fedeli.

Traduzione Documento N. 2 Anno 1304 – Marzo

Ordinazione del Re Carlo II (d’Angiò) ai Militi Roberto de Borgiaco e Egidio de Fallosa per pagare le decime dei Casali di Veglie, Albaro, Leverano, Cellino, Pariet’Alto e San Marzano all’Arcidiacono della Chiesa di Oria. – Notizie Patrie del Cavalier Mario Pagano Mss. fol.238; poss. dal Canonico Ferretti. Durante il regno dell’Ill.mo Carlo, nell’anno del Signore 1304 redatto a Napoli. E’ stato scritto per i “Giustizieri” (1) di Terra d’Otranto, sia presenti che futuri, a lui fedeli ecc. Lo impone la naturale volontà di attenzione, lo approva l’equità, amica della ragione, che noi vincoliamo i nostri sudditi con una legge uguale a quella che imponiamo a noi stessi. Ammesso che nell’assegnare le decime attraverso la nostra curia alle venerande Chiese per il loro pagamento si riconosce che sono state istituite secondo l’ordine della legge divina, a cui non deroga questa legge positiva, né una inveterata consuetudine impedisce che siano determinate dai successori temporali dei Principi Cattolici, Re di Sicilia, e una volta approvate parimenti si provvede ( a metterle in atto), si fa presente ed è stato confermato da nostro padre sovrano di chiara fama, ed in seguito da noi con ripetuti atti che, quando nasce un dubbio su un pagamento fatto in precedenza, l’obbligo non si estingua in virtù di un beneficio o di un acquisto. Ritenendo questo equo tra i privati, ai quali possiamo imporre la legge, è giusto, lasciare da parte l’equità, per l’affermazione cortissima del diritto divino, che in cambio della pia contribuzione delle decime offre non solo il giudizio relativo alla devozione, ma anche la più valida prova della vostra fedeltà, affidiamo a voi la questione, cioè che il Maestro Giovanni di Casera, Arcidiacono e il Presbitero Giovanni di Taranto Canonico della Chiesa di Oria, fedele e devota alla nostra maestà, dimostrano che Roberto de Borgiaco, Milite (2) che governa i Casali di “Velle, Alvarum et Leveranum” (3) , ed Egidio de Fallosa, Milite che governa i casali di Celline, Parietis Alto, e il tenimento S. Marzani, Provincia assegnata a voi, sono tenuti a consegnare al medesimo Arcidiacono e al Canonico, in ragione dell’arcidiaconato e del canonicato, la decima parte di tutti i prodotti degli stessi Casali citati, che tengono in loro possesso. Essi rifiutano di consegnare loro la stessa decima, non meno a danno delle proprie anime che a svantaggio degli stessi fedeli, per i propri bisogni. Tu amministratore della giustizia, indaga diligentemente se la stessa decima Arcidiaconi o Canonici o i loro procuratori o messi chiedano, siano loro dovute tali e quali in ragione del Canonicato e Arcidiaconato e se i loro predecessori ad essi stessi dai tempi antichi siano stati soliti riscuoterle ed averle, e se attraverso indagine (risulta) proprio questo, non vogliamo che si vada oltre, ma che ai tuoi successori non sia necessario ripeterla. Ordiamo che essa sia fissata, se sarà evidente che il suddetto Arcidiacono e Canonico e i loro predecessori sono stati soliti riscuoter ed avere la stessa decima ogni anno. Vogliamo che costringiate con ogni mezzo conveniente i suddetti Militi a pagare la stessa decima per quello in cui finora sono stati insolventi e per il futuro a pagarla intera ai citati Arcidiacono e Canonico e ai loro esattori o ad altro messo. Così è scritto in modo che da questo momento non siamo costretti a scrivervi più. Vogliamo che la presente lettera, dopo il competente esame, sia restituita a chi la presenta, perché in futuro possa valere efficacemente. Inviata da Napoli tramite Bartolomeo di Capua nel VI giorno di Marzo .

Documento originale Documento N. 2 Anno 1304 – Marzo 2.

Ind. Ordinazione del Re Carlo II ai Militi Roberto de Bergiaco e Egidio de Fallosa per pagare le decime dei Casali Veglie, Albaro, Leverano, Cellino, Pariet’alto e S. Marzano all1 Arcidiacono e alla Chiesa di Oria. – Notizie Patrie del Cavalier Mario Pagano Mss. fol. 238;poss. dal Canonico Ferretti. In regno Caroli II.i anno 1304 D. fol. 6 at. Neapoli. Scriptum est Iustitiariis Terrae Hydrunti, tam presentibus, quam futuris fidelibus suis etc. Indicit naturalis considerationis affectio, applaudit aequitas rationis amica, aequa lege quam nobis imponimus, nostros subditos astrin-gamus. Sane in dandis decimis per nostram Curiam venerandis Ecclesiis, quarum praestatu, ex Divinae legis praecepto noscitur instituta, cui nec positivum hoc derogat, neque consuetudo inveterata repugnat a Catholicorum Principum, Regum Siciliae suceessoribus temporalibus determinata fore, et approbata pariter providentur, inducitur et per clarae memoriae Dominum patrem nostrum et nos postmodum continuatis actionibus est firmatum, quod ubi dubitatio pr.cte praestationis ingeritur, non per modum actionis praepositae, vel acquisitionis officium terminetur. Hoc igitur in privatis quibus possumus legem ponere, aequum censentes, et lustum acquitate posita, quam Divini juris positione certissima quae pro decimarum exibitione devota non solum offert devotionis iudicium, sed probationis fortissimum argumentum fidelitatis vestrae committimus, et mandamus, ut quia Magister loannes Caserta Archidiaconus, et Presbiter loannes de Tarento Canonicus Ecclesiae Oritanae fidelis, et devotae nostrae Maiestati conquerendo demonstrant, quod Robertus de Bergiaco Miles tenens Casalia Velle, Alvarum, et Leveranum, ac Aegidius de Fallosa Miles tenens similia Casalia Celline, Parietis Alto, et tenimentum S. Marzani decreta vovis Provincia, qui eidem Archidiacono, et Canonico ratione Archidiaconatus, et Canonicatus, ipsorum decimam omnium victualium dictorum Casalium, quae tenent et possident, exhibere tenentur. Decimam ispam eis denegant exhibere, non minus in animarum suarum dispendium, quam ipsorum supplicantium detrimentum, ad requisitionem ipsorum. Archidiaconi, et Canonici, vel Procuratores, vel Nuncii eorumdem tu presens lustitiae diligenter inquiras si Decima ipsa quam postulant, eis ratione eanonicatus, et Archidiaconatus hujusmodi debeantur, et eam praedecessores eorum, et ipsi ab antiquis retro temporibus consueverunt percipere, et habere, et si per inquisitionem ipsum, quam ulterius fieri nolimus, sed successoribus tuis, ut iterari eam non oporteat. Praecipimus assignari eam constiterit praedictum Archidiaconum, et Canonicum praedecessores eorum decimam ipsam consuevisse singulis annis percipere, et habere. Praenominatos Milites, quod decimam ipsam tam in eo, in quo soluerunt illam hactenus defectivam, quod in antea illam integram dictis Archidiacono, et Canonico, vel ipsorum pro eis procuratori, aut nuntio prout coetero exolvant omni cohercitione, qua convenit compellatis. Ita quod ulterius inde vobis scribere non cogamur. Praesentes autem litteras post competentem inspexionem illarum restitui volumus praesentanti efficaciter in antea valituras. Datum Neapoli per Bartholomeum de Capua die VI. Martii secundae Indictionis.

A cura di Vito Pati

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