TITOLO VIII

REVISIONE

 


Articolo 54: MODIFICHE ALLO STATUTO

 1.    Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione č ripetuta in successive sedute da tenersi  entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2.    L’entrata in vigore di nuove leggi in materia di Ordinamento delle Autonomie Locali e di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad esse conferite che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile all’autonomia normativa del Comune comportano l’abrogazione delle norme del presente Statuto con esse incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua il presente Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TITOLO IX

NORME TRANSITORIE FINALI

 1.   In deroga all'art. 18 co. 3 del presente Statuto, in sede di 1^ attuazione, l’elezione del Presidente del Consiglio viene effettuata nella 1^ seduta consiliare successiva all’entrata in vigore dello Statuto.

2.   In deroga all'art. 36 1^ co. del presente Statuto in sede di 1^ attuazione, il Sindaco illustra le linee programmatiche dell’azione di governo entro cinque mesi dall’entrata in vigore dello Statuto.