TITOLO VI

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

 


Articolo 40: PRINCIPI GENERALI AMMINISTRATIVI

1.     L’attività amministrativa del Comune si informa al principio della programmazione.

2.    Il Comune, a tal fine, determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico – sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali, piani settoriali e progetti, ripartendo le risorse destinate alla loro attuazione.

3.    Agli Organi del Comune competono le funzioni di indirizzo e controllo dell’attività amministrativa mentre la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria è attribuita alla sfera burocratica, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Organizzazione. 


Articolo 41: PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1.       L’organizzazione generale degli Uffici e dei Servizi, disciplinata da apposito regolamento, si articola in settori e servizi, garantendo una elevata flessibilità delle strutture e delle risorse umane e la individuazione delle relative disponibilità, anche in riferimento a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

2.       L’organizzazione deve ispirarsi, innanzitutto, ai principi e criteri di cui ai titoli I, II e III del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, assicurando il coordinamento infrastrutturale mediante idonei strumenti.

3.       Per il perseguimento di particolari obiettivi, interventi e/o progetti ovvero allorché sia necessario associare una pluralità di competenze professionali, attitudini ed esperienze possono essere costituite strutture temporanee secondo le norme previste dal regolamento.

4.       I responsabili delle strutture permanenti e di quelle temporanee, nel rispetto delle professionalità  dei dipendenti, organizzano il lavoro e la gestione delle risorse umane nelle materie di competenza, secondo criteri di efficienza, efficacia e correttezza amministrativa. Dovrà essere garantita, comunque, ad ogni responsabile di servizio autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento delle competenze attribuite. Autonomia che non prescinde dagli strumenti di controllo per quanto riguarda l’assegnazione delle pratiche ed i tempi di espletamento delle stesse.

5.       Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale e di quelli di cui al presente titolo, disciplina l’organizzazione amministrativa dell’Ente, ispirata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

6.       Il Regolamento disciplina, fra l’altro, la dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accessi e modalità concorsuali, nonché limiti, criteri e modalità per l’attribuzione degli incarichi a Dirigenti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, delle collaborazioni esterne e per la costituzione di uffici di “staff” posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, anche avvalendosi di collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato di diritto privato, la cui durata non può eccedere quella del mandato di detti organi elettivi. In tale ultimo caso, al fine di un contenimento della spesa, si potrà provvedere sia con una gestione coordinata del servizio con altri enti locali, sia utilizzando rapporti di collaborazione coordinata e continuativa secondo modalità e criteri da predeterminare  col  regolamento.

7.       L’ordinamento degli uffici e dei servizi deve, altresì, assicurare l’integrazione del sistema informativo al fine di consentire la circolazione delle informazioni sia all’interno che all’esterno dell’ente pure per agevolare la partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione, nonché la realizzazione, anche in associazione con altri enti, di un permanente sistema di formazione, aggiornamento, quantificazione e specializzazione del personale, avvalendosi delle competenze interne e, ove occorra, di apporti didattici e/o organizzativi esterni.


Articolo 42: IL SEGRETARIO GENERALE

 1.       Il Segretario Generale è nominato e revocato dal Sindaco con i criteri e le modalità stabilite dalla Legge.

2.       Il Segretario Generale svolge funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico – amministrativa agli organi comunali in ordine alla conformità dell’azione amministrativa all’ordinamento giuridico ed, ove richiesto, esprime il parere di conformità sui provvedimenti di detti organi.

3.       Il Segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei settori e dei servizi e ne coordina l’attività, salvo nel caso in cui, ai sensi delle vigenti norme e con le  modalità e i criteri stabiliti dal regolamento, non sia stato nominato, previa apposita convenzione deliberata dai Consigli dei Comuni interessati, un Direttore Generale.

4.       Al Segretario Generale spetta, altresì, in particolare:

a)  partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b)   rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;

c)   esercitare ogni altra funzione attribuita dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti , o conferita dal Sindaco.

Il Sindaco, qualora non ritenga di nominare il Direttore Generale, ricorrendone le condizioni di cui al comma 3 dell’art. 51/bis della legge n. 142/1990, può conferire le relative funzioni al Segretario Generale, stabilendo, con deliberazione della Giunta Comunale, un’indennità aggiuntiva.  


Articolo 43: FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SETTORI

1.       Ai Funzionari responsabili delle strutture di massima dimensione (Settori), con la collaborazione dei responsabili dei servizi, sotto la sovrintendenza ed il  coordinamento del Segretario Generale ovvero del  Direttore Generale, spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio e dalla Giunta, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

2.       Ove il Comune si avvalga, secondo i criteri e le modalità fissate dal regolamento, della possibilità di conferire incarichi dirigenziali o dell’area direttiva, a tempo determinato, per far fronte ad esigenze di tipo dirigenziale, di alte specializzazioni o di funzionari dell’area direttiva, al di fuori della dotazione organica, contestualmente all’incarico, deve essere operato lo scorporo delle funzioni di cui, eventualmente, sono titolari i funzionari responsabili della struttura organizzativa interessata.

3.       Ai funzionari responsabili dei settori compete, in particolare, secondo le modalità stabilite dal regolamento:

a)   la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b)  la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

c)  la stipulazione dei contratti;

d) gli  atti di amministrazione e gestione del personale;

e)  i provvedimenti di autorizzazione, concessione ed analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati  dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

f)   le attestazioni, certificazione, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazione ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

1.       Le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dei responsabili di settore – che prescinde dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi  - debbono essere fissate nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, tenendo conto sia delle attitudini che delle capacità professionali di ciascun dipendente prescelto, salvaguardando la competenza del Sindaco in tale materia, ai sensi dell’art. 36, comma 5/ter della Legge n. 142/90.


Articolo 44: PARERI

1.       Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto ed acquisito il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

  2.        Il parere sfavorevole  deve indicare, ove possibile, i diversi strumenti  e modalità dell’azione amministrativa che possano far conseguire all’amministrazione gli obiettivi che l’atto su cui il parere è espresso intendeva perseguire.


Articolo 45: GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1.       I servizi pubblici gestibili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione dei fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all’Amministrazione o svolti in concorso con altri soggetti pubblici e privati. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

a)  in economia, quando per le modeste dimensioni del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b)   in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c)  a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzioni, per l’esercizio di servizi sociali di rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio  da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

f)  a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2.  I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.


Articolo 46: SERVIZI LOCALI

 1.       Il Consiglio comunale approva, con scadenza almeno triennale, il piano generale dei servizi pubblici erogati dal Comune. Il piano deve indicare l’oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione scelta previa valutazione comparativa  per il suo esercizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità  che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi ed il piano finanziario d’investimento e gestione.

2.       L’assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico – finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta, anche con riferimento all’ambito territoriale ottimale e agli altri servizi gestiti dal Comune.

3.       La valutazione comparativa deve tener conto di tutte le forme di gestione, ivi comprese quelle di associazione mediante convenzione, unione di comuni e consorzio, anche previo accordo di programma.

4.       In sede di prima applicazione il Comune effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all’ambito territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello Statuto.

5.       A seguito di risultanze derivanti dall’atto di ricognizione, il Comune assume le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione le cui modalità di esercizio debbono  rendere effettivi i principi di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini  utenti.

6.       Salvo che ciò non risulti possibile per motivi funzionali ed economici, il personale del Comune  adibito a servizi per cui sia stata scelta una forma di gestione diversa da quella diretta, deve essere assegnato ai nuovi soggetti gestori o mantenuto in servizio presso il comune, previo adeguamento della pianta organica.

7.       La disposizione di cui al precedente comma si applica anche al personale delle aziende speciali, istituzioni e consorzi.

8.       Qualunque sia la forma di gestione prescelta per la organizzazione dei servizi, dovranno essere previsti criteri di supporto e forme di raccordo fra il soggetto gestore e il Comune, idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse. 


Articolo 47: ISTITUZIONI

1.       Nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo il Consiglio comunale costituisce, con atto motivato, le istituzioni la cui disciplina è demandata ad apposito regolamento che deve comunque prevedere, oltre alla dotazione di beni e personale, la struttura organizzativa, le norme finanziarie e contabili, le forme di vigilanza e di verifica gestionale da parte dei competenti organi comunali, le modalità di indirizzo da parte del Consiglio Comunale.


Articolo 48: NOMINA, REVOCA E MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA AGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA', DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI

1.       Il Consiglio comunale nomina gli amministratori delle società, delle aziende e delle istituzioni comunali sulla base di un documento programmatico proposto dalla Giunta, ovvero da 1/3 dei Consiglieri, contenente la lista dei candidati a componenti del Consiglio di Amministrazione e dal  Presidente, scelti al di fuori del Consiglio Comunale ed in possesso di specifica competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti oltre che per funzioni di direzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private desumibili da analitico curriculum.

2.       All’interno del Consiglio d’Amministrazione è assicurata la rappresentanza della minoranza.


Articolo 49: ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

 1.       Il sistema dei rapporti con gli altri Comuni e la Provincia è sviluppato e valorizzato utilizzando e promuovendo le forme associative più idonee, tra quelle previste dalla legge, all’esercizio delle attività ed alle finalità da perseguire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TITOLO VII

FINANZA  E  CONTABILITÀ


Articolo 50: AUTONOMIA FINANZIARIA

1.       Nell’ambito dell’autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l’entità ovvero i criteri relativi alla compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi che assicura.

2.       La determinazione delle tariffe, da effettuare in rapporto ai costi effettivi dei servizi, può prevedere livelli differenziati di compartecipazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.


Articolo 51: CONTROLLO DI GESTIONE

1.       Nel  rispetto dei principi dell’ordinamento finanziario  e contabile, al fine di permettere il controllo economico sulla gestione ed il controllo sull’efficacia  dell’azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.

2.       Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi e di valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano, oltre al controllo dell’equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati, con l’analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.

3.       Il Consiglio Comunale conosce dell’andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta, ai Revisori dei Conti, al Segretario comunale, al Vice Segretario Vicario sugli aspetti gestionali delle attività e sui singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi. 


Articolo 52: ATTIVITA' CONTRATTUALE

 1.    Il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite e agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni;

2.    la stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del Funzionario Responsabile del procedimento di spesa. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.


Articolo 53: REVISORE DEI CONTI

1.        Il regolamento di contabilità disciplina l’organizzazione e le modalità di funzionamento del Collegio dei revisori dei Conti, individuandone le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Prevede, inoltre, meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi elettivi e burocratici del Comune ed i Revisori.

2.        Il Regolamento di contabilità disciplina le cause di ineleggibilità all’Ufficio di Revisore in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza. Ne prevede, inoltre, le modalità di revoca e di decadenza, estendendo ai Revisori, in quanto compatibili, le norme  del Codice Civile relative ai Sindaci Revisori delle Società per azioni.

3.        Sulla base dei criteri e delle metodologie previste dal Regolamento di contabilità i Revisori dei Conti riferiscono dei servizi e delle attività a cui sono preposti, con riferimento all’efficacia ed economicità degli stessi. Per specifici capitoli di bilancio particolarmente significativi per il valore programmatorio che rivestono, indicati nel Regolamento di contabilità,  i Funzionari Responsabili dei Servizi trasmettono semestralmente  al Consiglio apposita scheda contenente la situazione aggiornata degli stessi con l’indicazione degli impegni assunti e dei programmi effettuati nel periodo considerato.

4.        Il Collegio dei Revisori, nell’esercizio delle proprie funzioni, può disporre ispezioni, acquisire documenti, convocare gli impiegati del Comune o delle istituzioni che  hanno l’obbligo di presentarsi  e rispondere. Può inoltre disporre l’audizione degli Amministratori e del Direttore delle Aziende Speciali del Comune in qualsiasi altro Ente.

5.        A richiesta del Consiglio Comunale o del Sindaco, i Revisori dei Conti partecipano e prendono la parola nel corso delle sedute del Consiglio.

6.        Il Collegio dei Revisori, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.