TITOLO IV

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

 


Articolo 16: ORGANI DEL COMUNE

1.    Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta, e il Sindaco.

2.    Sono organi statutari: il Presidente del Consiglio Comunale, la Conferenza dei Capigruppo, le Commissioni consiliari e  il Difensore Civico

3.    Sono organi di partecipazione: le consulte dei cittadini, il consiglio comunale dei ragazzi.


Articolo 17: CONDIZIONE GIURIDICA DEGLI AMMINISTRATORI

1.   I componenti degli organi del Comune devono astenersi dal prendere parte alla discussione e   alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al 4^ grado.

2.   L’obbligo di astensione non si applica ai piani normativi di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione  e specifici interessi dell’Amministratore o di parenti o di affini fino al 4^ grado. I componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

3.   Il comportamento degli Amministratori nell’esercizio delle proprie funzione, competenze e responsabilità, deve essere improntato all’imparzialità ed al principio di buona Amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli Amministratori e quelle proprie dei Dirigenti.


Articolo 18: IL CONSIGLIO COMUNALE

1.    Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

2.    Il Consiglio esplica la propria attività attraverso

a)   atti di indirizzo;

b)  gli atti di cui all’art. 32 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 oltre ad altri eventuali atti previsti dalle disposizioni vigenti;

c)   atti di controllo da individuarsi nell’apposito regolamento sul funzionamento del Consiglio.

3.  La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita ad un consigliere comunale eletto tra i consiglieri nella prima adunanza dopo la di convalida degli eletti e il  giuramento del Sindaco.


Articolo 19: ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE
LIMITAZIONE DEL MANDATO ALLA CARICA DI SINDACO

1.    Sono determinate dalla Legge la composizione, l’elezione, la durata del Consiglio Comunale nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri Comunali;

2.    I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione;

3.    La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto;

4.    Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E’ consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

5.    Il Consiglio dura in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli Consiglieri secondo le modalità disciplinate dal regolamento.

6.    I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare il mandato fino alla nomina dei loro successori e gli incarichi esterni loro attribuiti.

7.    I Consiglieri Comunali che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale sono dichiarati decaduti con deliberazione dell’Organo consiliare. A tal proposito il Sindaco o, se nominato, il Presidente del Consiglio, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990, a comunicargli l’avvio del relativo procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valer le cause giustificative delle assenza, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a gg. 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera in merito, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.  

8.    Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, all’inizio ed alla fine del mandato, copia dell’ultima dichiarazione dei redditi.


Articolo 20: SURROGAZIONE E SOSPENSIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1.    Il seggio di Consigliere Comunale che durante  il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

Nel caso di sospensione di un Consigliere ci si deve attenere a quanto previsto dall’art. 4/bis dalla Legge  n. 55/1990 come modificata, da ultimo, dalla Legge 13.12.1999 n. 475.


Articolo 21: DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

1.    Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale. Devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’articolo 39, comma 1. Lettera b. n. 2 della Legge 142/90, così come modificato dall’articolo 5, comma 2, della Legge n. 127/97.


Articolo 22: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1.    Il Consiglio Comunale è convocato dal  Presidente del Consiglio  -  che ne stabilisce l’ordine del giorno e la data, ad eccezione  della seduta  di 1^ adunanza, che viene convocata dal Sindaco.

2.    Le sessioni consiliari sono:

a)   ordinarie, quando il Consiglio è convocato per l’approvazione del bilancio e del conto consuntivo;

b)  straordinarie, in tutti gli altri casi;

c)   urgenti, quando la convocazione del Consiglio è ritenuta indifferibile.


Articolo 23: IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1.   Il Presidente del consiglio è eletto nella 1^ adunanza e , subito dopo la convalida degli eletti, con la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio a scrutinio segreto.

2.   L’elezione del Vice Presidente, che sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento, ha luogo subito dopo, con votazione separata e con le stesse modalità.

3.   Con la stessa maggioranza assoluta dei membri, il Consiglio può revocare il Presidente, solo ed esclusivamente per inadempienze connesse con i compiti affidati dal presente Statuto.

4.   Le funzioni e i poteri del Presidente sono fissati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

5.   In caso di assenza, impedimento, decadenza o comunque cessazione del Presidente, il Consiglio è presieduta dal Vice Presidente, ed in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo, dal Consigliere che non riveste carica di assessore, più anziano di età. 


Articolo 24: REGOLAMENTI COMUNALI

Il Consiglio adotta e modifica, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, i  regolamenti di propria competenza.


Articolo 25: REGOLAMENTO CONSILIARE

1.    Il Regolamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, viene approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e prevede le modalità per la convocazione  e per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’Ente, senza computare a tal fine il Sindaco. Il Regolamento fissa inoltre le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie e disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e quello dei gruppi consiliari costituiti.

2.    Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina in particolare:

a)   il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari, permanenti e speciali, la costituzione dei  Gruppi Consiliari e della Conferenza dei Capi Gruppo; 

b)  la pubblicità dell’attività consiliare e  delle commissioni;

c)   i procedimenti relativi alle nomine e alle designazioni di competenza consiliare;

d)  l’esercizio delle funzioni consiliari di indirizzo e di controllo;

e)   l’esercizio delle funzioni di indirizzo nei confronti delle istituzioni ed aziende speciali

f)    i procedimenti relativi ai rapporti tra il Consiglio e  le istituzioni esterne al Comune;

g)   la convocazione del Consiglio Comunale e la disciplina della 1^ adunanza.

 

3. Il Regolamento consiliare  si attiene ai seguenti criteri e principi:

a)   disciplinare in modo distinto i diritti ed i doveri dei singoli consiglieri comunali anche in ordine al diritto di accesso alle informazioni, dei gruppi consiliari, del Sindaco, della Giunta comunale in Consiglio, dei soggetti legittimati a rappresentare nella sede medesima i titolari dei diritti di partecipazione;

b)  assicurare l’attuazione del programma della Giunta comunale nei tempi da essa stabiliti salvo il diritto dei gruppi consiliari ad esprimere le proprie valutazioni su ciascuna parte del programma;

c)   assicurare l’esercizio del diritto dei gruppi consiliari, anche di minoranza, di portare le proprie proposte alla valutazione del Consiglio.


Articolo 26: I CONSIGLIERI COMUNALI

1.   I Consiglieri comunali rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.

2.   Ogni consigliere ha diritto:

a)  di esercitare l’iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;

b)  di formulate interrogazioni, interpellanze, mozioni e istanze di sindacato ispettivo;

c)   di ottenere tempestivamente dai competenti uffici del Comune informazioni e copia degli atti utili all’espletamento del proprio mandato, senza alcuna spesa.

3.   Le forme e i modi per l’esercizio dei diritti di cui al precedente comma sono disciplinati  dal regolamento del Consiglio comunale.

4.   I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del presente Statuto e più in generale secondo le prerogative dei Consiglieri comunali previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.

5.   I permessi, le licenze, le indennità, il rimborso delle spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

6.   Ai Consiglieri Comunali, su specifica richiesta individuale, deve essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti per l’Ente pari o minore onere finanziario.

7.   Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla carica.


Articolo 27: IL CONSIGLIERE ANZIANO

1.       Le funzioni che la legge ed il regolamento assegnano al Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere eletto  con la maggiore cifra individuale.


Articolo 28: COMMISSIONI CONSILIARI

1.    Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno commissioni consultive permanenti determinandone le materie di competenza. Può istituire commissioni consultive temporanee e speciali con compiti di studio di particolari questioni. Può istituire, altresì, commissioni di controllo e di garanzia attribuendone la presidenza  ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

2.    Il regolamento per il funzionamento del  Consiglio comunale disciplina il numero, le materie di competenza, il funzionamento  e la loro composizione, assicurando la rappresentanza alla minoranza.


Articolo 29: I GRUPPI CONSILIARI

1.   I consiglieri possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al Sindaco e al presidente del Consiglio unitamente all’indicazione del nome del Capo Gruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capi gruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2.   I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da  almeno due membri.  


Articolo 30: CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

1.   Sulla base delle comunicazioni pervenute, il Presidente del Consiglio comunale insedia la conferenza dei Capi gruppo, quale commissione Consiliare permanente.

2.   La conferenza dei Capi gruppo  presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, programma i lavori del consiglio  e il calendario delle attività.

3.   Il Sindaco ha facoltà di partecipare alle riunioni.


Articolo 31: LA GIUNTA COMUNALE

1.       La Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco, è l’organo di governo del Comune con competenza generale e residuale. Esercita tutte le funzioni amministrative che non rientrano tra le competenze  riservate dalla Legge e dallo Statuto al Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario, ai Responsabili dei Servizi.

2.       Riferisce al Consiglio sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi generali e settoriali entro la seconda sessione ordinaria dell’anno successivo a quello di riferimento.

3.       Esercita funzioni di promozione, di iniziativa, di attuazione degli indirizzi generali stabiliti dagli atti fondamentali del Consiglio.

4.       Compete in particolare alla Giunta:

a)                  adottare i provvedimenti di assunzione, stato giuridico e trattamento economico del personale in applicazione della disciplina giuridica e degli accordi approvati con DD.PP.RR. nonché degli accordi integrativi demandati alla contrattazione decentrata e, per questi ultimi, con riferimento alle qualifiche formali rivestite e previste nella pianta organica, adottare  i provvedimenti delle graduatorie concorsuali nonché l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale finalizzando tale attività regolamentare al raggiungimento  di obiettivi che garantiscano la massima funzionalità ed economicità di gestione, con esclusione di quelle attività che concernono la gestione ed amministrazione del personale;

b)                  provvedere, nell’ambito dei programmi annuali  e triennali concernenti le opere pubbliche approvati dal Consiglio, indicanti anche i relativi contenuti, le priorità e gli importi, all’approvazione dei progetti , dei programmi esecutivi e di tutti i provvedimenti che non comportano gli impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti Comunali alla competenza dei responsabili dei Servizi;

c)                  deliberare, sulla base delle deliberazioni adottate dal Consiglio, in materia di servizi pubblici, enti, aziende ed organismi istituiti dal Comune e da esso dipendenti o sovvenzionati, provvedendo agli adempimenti di vigilanza, anche sulle società a partecipazione Comunale, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

d)                  deliberare in materia di liti attive e passive oltre che in materia di rinunce e transazioni che non impegnino, queste ultime, i bilanci degli esercizi successivi;

e)                  approvare il Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, che dovrà prevederne le modalità di convocazione.


Articolo 32: COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1.       La Giunta è  composta dal Sindaco e da un numero massimo di  7  Assessori, due dei quali possono essere esterni al Consiglio con esperienze professionali attinenti all’incarico. Il regolamento consiliare disciplina gli specifici requisiti di eleggibilità degli Assessori esterni al Consiglio.

2.       Gli Assessori non Consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio  Comunale e delle Commissioni Consiliari senza diritto di voto.

3.       Non possono far parte  della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

4.       L’eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente è nulla.

5.       Nella composizione della Giunta è garantita la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi.


Articolo 33: ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA

1.       Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla Legge.

2.       Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

3.       Il Sindaco può nominare Assessore anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale.

4.       IL Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio entro dieci giorni  dalla revoca e comunque nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale. Contemporaneamente alla revoca il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi Assessori.


Articolo 34: ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1.       La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2.       La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni e delibera con la maggioranza dei voti sempre che partecipi alla seduta la maggioranza dei suoi componenti;

3.       La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune.

4.       La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio  e che non rientrino nelle competenze, previste dalla Legge e dallo Statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento amministrativo, del Segretario o dei Funzionari responsabili.


Articolo 35: IL SINDACO

1.       Il Sindaco è l’Organo responsabile dell’Amministrazione del Comune. Presta giuramento davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento e dopo l’approvazione dell’atto deliberativo inerente eventuali ineleggibilità e/o incompatibilità a ricoprire la  carica, di osservare lealmente la Costituzione italiana. Dopo tale giuramento si insedia formalmente nella propria carica.

2.       Il Sindaco rappresenta il Comune ed ha come segno distintivo della propria carica una fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla; convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio nei casi stabiliti dal presente Statuto; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all’esecuzione degli atti.

3.       Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

4.       Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

5.       Il Sindaco

a)   nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, in attuazione del regolamento organico predisposto dalla Giunta comunale, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, anche a carattere temporaneo e particolare, gli incarichi di collaborazione esterna secondo i criteri e le modalità stabiliti dall’art. 51 e dall’art. 51/bis della legge 8 giugno 1990 n. 142, nonché dello Statuto e dell’apposito regolamento;

b)  agisce, resiste in giudizio e transige nell’interesse del Comune, previa adozione di apposito atto deliberativo;

c)   promuove davanti all’Autorità Giudiziaria le azioni cautelari e possessorie, salvo ratifica della Giunta nella prima adunanza;

d)  coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione Puglia, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e servizi pubblici nonché, d’intesa con i rispettivi responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi alle esigenze complessive  generali degli utenti;

e)   indice i referendum comunali;

f)    esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalle leggi, dallo Statuto e dai  regolamenti.

6.   Il Sindaco informa la Giunta ed il Consiglio Comunale delle richieste di stipula di accordi di programma pervenute dai soggetti abilitati ed indica le determinazioni che ritiene di assumere in riferimento ad esse stipulandone, previo parere favorevole del Consiglio Comunale, le relative convenzioni.

7.   Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.  

8.   Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l’Assessore anziano intendendo, per tale, il più anziano in età.

9.   Il Sindaco può affidare agli Assessori, mediante delega, funzioni di sua competenza.

10. Il Sindaco attribuisce deleghe a Consiglieri comunali non assessori su problemi specifici e temporanei.


Articolo 36: LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE DI GOVERNO

1.   Entro cinque mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2.   Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

3.   Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica,  del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti  con le predette linee.

4.   La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione  del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 36, comma2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77.

5.   Il Consiglio, qualora ritenga il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.