TITOLO III

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI

 


Articolo 12: COMPITI DEL COMUNE

1.    Il Comune, nell’ambito delle competenze in materia di servizi sociali attribuitegli dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, realizza, con le proprie ordinarie risorse di bilancio, oppure mediante appositi finanziamenti, gli interventi per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone  disabili di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104.

2.    In particolare:

a)   agevola la fruizione da parte dei soggetti portatori di handicap dei servizi di pubblico trasporto, l’attivazione di specifici servizi ovvero l’attivazione di convenzioni tariffarie con auto pubbliche;

b)  favorisce la partecipazione dei soggetti  disabili alle attività sportive e del tempo libero esistenti sul territorio con particolare riguardo a coloro che hanno maggiore difficoltà ad essere inseriti nel contesto sociale;

c)   crea le condizioni e sostiene l’autonomo accesso alla cultura ed all’informazione;

d)  promuove l’assistenza domiciliare con prestazioni a carattere domestico, sociale e infermieristico;

e)   favorisce il mantenimento del soggetto disabile nel proprio nucleo familiare, anche attraverso sussidi economici per le famiglie che non sono in grado di provvedervi;

f)    favorisce iniziative di carattere sperimentale nei centri di animazione e socializzazione per soggetti disabili gravi e gravissimi che, oltre a una funzione assistenziale, curino anche l’aspetto dell’inserimento;

g)   attua la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata e la tutela del posto  del lavoro anche attraverso incentivi diversificati;

h)    fornisce ogni altro sussidio economico e tecnico per il conseguimento delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104.


Articolo 13: VOLONTARIATO

1.    Per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente articolo, il Comune  intende avvalersi  delle prestazioni di volontariato, sia in forma singola che associata, previa convenzione con i relativi organismi, o dei servizi civili sostitutivi degli obblighi di leva, secondo la normativa vigente.


Articolo 14: PARTECIPAZIONE

1.    Il Comune, per il coordinamento delle iniziative  e degli interventi previsti dai precedenti articoli, adotta il metodo della consultazione permanente con gli Organismi di partecipazione.

2.    Gli Organismi di partecipazione presentano proposte ed esprimono pareri sulle questioni e sui provvedimenti diretti a favorire il superamento di ogni stato di esclusione della vita sociale.

3.    Il Comune promuove, altresì, d’intesa con i predetti Organismi indagini di studio rivolte e reperire i dati necessari per una ulteriore qualificazione dell’intervento pubblico nel settore, nonché la divulgazione delle relative conoscenze.


Articolo 15: SERVIZIO DI RELAZIONI CON IL PUBBLICO

 1.    Per l’assolvimento  dei compiti di cui al presente titolo provvederà l’Ufficio di cui all’articolo (3) 5 del presente  Statuto.

2.    In attesa dell’istituzione del Servizio Relazioni con il Pubblico le competenze sono affidate all’Ufficio di Segreteria.