TITOLO
III
INTERVENTI
A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI
1. Il Comune, nell’ambito delle competenze in materia di servizi sociali attribuitegli dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, realizza, con le proprie ordinarie risorse di bilancio, oppure mediante appositi finanziamenti, gli interventi per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104.
2. In particolare:
a) agevola la fruizione da parte dei soggetti portatori di handicap dei servizi di pubblico trasporto, l’attivazione di specifici servizi ovvero l’attivazione di convenzioni tariffarie con auto pubbliche;
b) favorisce la partecipazione dei soggetti disabili alle attività sportive e del tempo libero esistenti sul territorio con particolare riguardo a coloro che hanno maggiore difficoltà ad essere inseriti nel contesto sociale;
c) crea le condizioni e sostiene l’autonomo accesso alla cultura ed all’informazione;
d) promuove l’assistenza domiciliare con prestazioni a carattere domestico, sociale e infermieristico;
e) favorisce il mantenimento del soggetto disabile nel proprio nucleo familiare, anche attraverso sussidi economici per le famiglie che non sono in grado di provvedervi;
f) favorisce iniziative di carattere sperimentale nei centri di animazione e socializzazione per soggetti disabili gravi e gravissimi che, oltre a una funzione assistenziale, curino anche l’aspetto dell’inserimento;
g) attua la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata e la tutela del posto del lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
h) fornisce ogni altro sussidio economico e tecnico per il conseguimento delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente articolo, il Comune intende avvalersi delle prestazioni di volontariato, sia in forma singola che associata, previa convenzione con i relativi organismi, o dei servizi civili sostitutivi degli obblighi di leva, secondo la normativa vigente.
1. Il Comune, per il
coordinamento delle iniziative e degli interventi previsti dai precedenti
articoli, adotta il metodo della consultazione permanente con gli Organismi di
partecipazione.
2. Gli Organismi di partecipazione presentano proposte ed esprimono pareri sulle questioni e sui provvedimenti diretti a favorire il superamento di ogni stato di esclusione della vita sociale.
3. Il Comune promuove, altresì, d’intesa con i predetti Organismi indagini di studio rivolte e reperire i dati necessari per una ulteriore qualificazione dell’intervento pubblico nel settore, nonché la divulgazione delle relative conoscenze.
1. Per l’assolvimento dei compiti di cui al presente titolo provvederà l’Ufficio di cui all’articolo (3) 5 del presente Statuto.
2. In attesa dell’istituzione del Servizio Relazioni con il Pubblico le competenze sono affidate all’Ufficio di Segreteria.